Sentenza 7/2025 (ECLI:IT:COST:2025:7)
Massima numero 46662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  14/01/2025;  Decisione del  14/01/2025
Deposito del 04/02/2025; Pubblicazione in G. U. 05/02/2025
Massime associate alla pronuncia:  46663  46664  46665  46666  46667


Titolo
Unione europea - Diritto dell'Unione europea - Disposizioni con efficacia diretta - Eventuale contrasto con norme interne - Doppia pregiudizialità - Concorso di strumenti di tutela, a garanzia del primato del diritto dell'Unione - Possibilità di disapplicare le disposizioni interne, se necessario previo rinvio pregiudiziale, ovvero sollevare questione di legittimità costituzionale - Favor per quest'ultima ipotesi nella materia della tutela dei diritti fondamentali - In particolare: favor per l'incidente di costituzionalità in materia penale, a tutela del principio di legalità della pena. (Classif. 258003).

Testo

Nell’ipotesi in cui il giudice rilevi una incompatibilità tra una legge nazionale e una norma di diritto dell’Unione dotata di effetto diretto, e ove la questione abbia altresì un “tono costituzionale”, per il nesso con interessi o principi di rilievo costituzionale, egli ha sempre – accanto alla possibilità di disapplicare, nel caso concreto, la legge nazionale, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in caso di dubbio sull’interpretazione o sulla validità della norma rilevante dell’Unione – l’ulteriore possibilità di sollecitare l’intervento della Corte costituzionale, affinché rimuova la legge nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione. Le due possibilità – configuranti un concorso di rimedi giurisdizionali che arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione – si fondano entrambe sul principio del primato del diritto dell’Unione, la cui tutela può essere assicurata, in modo sempre più integrato, sia da ciascun giudice attraverso il rimedio della disapplicazione, sia dalla Corte costituzionale attraverso la dichiarazione dell’illegittimità costituzionale della legge censurata per contrasto con la norma unionale. Quest’ultimo rimedio ha anzi particolare rilievo proprio nella materia della tutela dei diritti fondamentali, dove è essenziale che le corti costituzionali e supreme nazionali possano contribuire a rendere effettiva la possibilità, di cui ragiona l’art. 6 TUE, che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (art. 52, par. 4 CDFUE). (Precedenti: S. 1/2025 - mass. 46620; S. 181/2024 - mass. 46445; S. 15/2024 - mass. 45984).

Il principio di legalità in materia penale esige che le norme penali – anche nella parte in cui prevedono sanzioni per la violazione dei relativi precetti – siano formulate in modo chiaro e preciso, non solo (a) per consentire ai singoli di formulare previsioni ragionevolmente affidabili sulla loro applicazione e (b) per garantire la corretta separazione dei poteri tra legislatore e giudice, specialmente importante in materia penale, ma anche (c) per assicurare il più possibile la parità di trattamento tra i condannati. Quest’ultima esigenza rischierebbe infatti di risultare compromessa, laddove il potere discrezionale del giudice di determinare la pena appropriata (art. 132 cod. pen.) non fosse adeguatamente delimitato da precise indicazioni fornite dal legislatore ovvero da una pronuncia della Corte costituzionale in grado di sostituire, con effetto erga omnes, prescrizioni legislative giudicate incompatibili con i principi costituzionali e unionali. (Precedente: O. 24/2017 - mass. 39721).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

trattato unione europea    n.   art. 6  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 52  

codice penale    n.   art. 132