Sentenza 826/1988 (ECLI:IT:COST:1988:826)
Massima numero 11984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
13/07/1988; Decisione del
13/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Titolo
SENT. 826/88 F. RADIOTELEVISIONE - SISTEMA MISTO - RUOLO DEL SERVIZIO PUBBLICO E DELL'EMITTENZA PRIVATA - PLURALISMO INTERNO ED ESTERNO.
SENT. 826/88 F. RADIOTELEVISIONE - SISTEMA MISTO - RUOLO DEL SERVIZIO PUBBLICO E DELL'EMITTENZA PRIVATA - PLURALISMO INTERNO ED ESTERNO.
Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - SERVIZIO PUBBLICO - EMITTENZA RADIOTELEVISIVA PRIVATA - PLURALISMO. Il concorso tra servizio televisivo pubblico ed emittenza privata in un sistema misto deve svolgersi senza confusione dei rispettivi ruoli. Compito specifico del servizio pubblico radiotelevisivo e' di dar voce - attraverso un'informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata nelle sue diverse forme di espressione - a tutte, o al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella societa', onde agevolare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo sociale e culturale del Paese, secondo i canoni di pluralismo interno. Ed ovviamente spetta al legislatore di provvedere a che il servizio pubblico disponga delle frequenze e delle fonti di finanziamento atte a consentirgli di assolvere i propri compiti. Per quanto riguarda l'emittenza radiotelevisiva privata si tratta di comporre il diritto all'informazione dei cittadini e le altre esigenze di rilievo costituzionale in materia con le liberta' assicurate alle imprese principalmente dall'art. 21, oltre che dall'art. 41 Cost., in ragione delle quali il pluralismo interno e l'apertura alle varie voci presenti nella societa' incontra sicuramente dei limiti. Di qui la necessita' di garantire, per l'emittenza privata, il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralita' di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione. Ma a parte la diversita' dei ruoli del servizio pubblico radiotelevisivo e dell'emittenza privata, il pluralismo in sede nazionale non potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato che sia rappresentato da un soggetto unico o che comunque detenga una posizione dominante nel settore privato.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - SERVIZIO PUBBLICO - EMITTENZA RADIOTELEVISIVA PRIVATA - PLURALISMO. Il concorso tra servizio televisivo pubblico ed emittenza privata in un sistema misto deve svolgersi senza confusione dei rispettivi ruoli. Compito specifico del servizio pubblico radiotelevisivo e' di dar voce - attraverso un'informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata nelle sue diverse forme di espressione - a tutte, o al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella societa', onde agevolare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo sociale e culturale del Paese, secondo i canoni di pluralismo interno. Ed ovviamente spetta al legislatore di provvedere a che il servizio pubblico disponga delle frequenze e delle fonti di finanziamento atte a consentirgli di assolvere i propri compiti. Per quanto riguarda l'emittenza radiotelevisiva privata si tratta di comporre il diritto all'informazione dei cittadini e le altre esigenze di rilievo costituzionale in materia con le liberta' assicurate alle imprese principalmente dall'art. 21, oltre che dall'art. 41 Cost., in ragione delle quali il pluralismo interno e l'apertura alle varie voci presenti nella societa' incontra sicuramente dei limiti. Di qui la necessita' di garantire, per l'emittenza privata, il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralita' di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione. Ma a parte la diversita' dei ruoli del servizio pubblico radiotelevisivo e dell'emittenza privata, il pluralismo in sede nazionale non potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato che sia rappresentato da un soggetto unico o che comunque detenga una posizione dominante nel settore privato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte