Sentenza 826/1988 (ECLI:IT:COST:1988:826)
Massima numero 11985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  13/07/1988;  Decisione del  13/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  11979  11980  11981  11982  11983  11984  11986  11987  11988  11989  11990  11991  11992


Titolo
SENT. 826/88 G. RADIOTELEVISIONE - RISERVA STATALE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INTERCONNESSIONE FUNZIONALE - ORIGINARIA ILLICEITA' - RILEVANZA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INTERCONNESSIONE FUNZIONALE - RILEVANZA. L'asserzione della liceita' ab origine delle trasmissioni private nazionali effettuate in interconnessione funzionale non e' affatto suffragata dalla sentenza n. 148 del 1981; e cio' rende inconsistente la tesi della natura meramente interpretativa dell'art. 3, terzo comma, della l. n. 10 del 1985, tesi che del resto, dopo un inizio incerto, non e' stata seguita dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione. Non puo' pertanto essere accolta, perche' fondata su tale asserzione, l'eccezione di irrilevanza della questione della riserva allo Stato delle trasmissioni televisive su scala nazionale, e del conseguente regime sanzionatorio, previsti da numerose disposizioni del d.P.R. n.156 del 1973 e delle leggi nn. 103 e 693 del 1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte