Sentenza 826/1988 (ECLI:IT:COST:1988:826)
Massima numero 11987
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  13/07/1988;  Decisione del  13/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  11979  11980  11981  11982  11983  11984  11985  11986  11988  11989  11990  11991  11992


Titolo
SENT. 826/88 I. ART. 3, COMMA TERZO, LEGGE N. 10 DEL 1985 - NON HA CARATTERE INTERPRETATIVO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INTERCONNESSIONE FUNZIONALE - INTERPRETAZIONE AUTENTICA - RILEVANZA. Non puo' essere accolta l'eccezione di irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della l. n. 10 del 1985, fondata sulla pretesa natura di interpretazione autentica di tale disposizione. La tesi a sostegno di siffatta natura infatti presuppone la liceita' originaria delle trasmissioni televisive su scala nazionale effettuate in interconnessione funzionale. Ma l'asserzione della liceita' ab origine della interconnessione suddetta non e' affatto suffragata dalla sentenza n. 148 del 1981 di questa Corte, mentre la concezione della disposizione impugnata come interpretativa, dopo un inizio incerto, non e' stata seguita dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte