Sentenza 826/1988 (ECLI:IT:COST:1988:826)
Massima numero 11990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  13/07/1988;  Decisione del  13/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  11979  11980  11981  11982  11983  11984  11985  11986  11987  11988  11989  11991  11992


Titolo
SENT. 826/88 N. RADIOTELEVISIONE - ATTIVITA' PRIVATA DI TRASMISSIONE TELEVISIVA VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE IN ASSENZA DI NORMATIVA ANTI-TRUST - CARATTERE PROVVISORIO DELLA LEGGE IMPUGNATA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE PER LE RAGIONI CUI IN MOTIVAZIONE. - D.L. 6 DICEMBRE 1984, N. 807, CONV. IN LEGGE 4 FEBBRAIO 1985, N. 10, ARTT. 3, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA; 4, COMMA TERZO BIS - COST., ARTT. 3, 21.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - EMITTENZA RADIOTELEVISA PRIVATA - LEGGE PROVVISORIA. La legge n. 10 del 1985 e' intervenuta in una situazione in cui erano gia' in atto processi di concentrazione nel settore privato dell'emittenza televisiva su scala nazionale, e dettando gli artt. 3 e 4, ha consentito la prosecuzione dell'attivita' privata di trasmissioni in ambito nazionale senza in effetti dettare alcuna misura anti-trust. Non possono infatti considerarsi tali ne' la norma dell'art. 1, secondo comma, che si risolve in una mera enunciazione di principi, ne', tanto meno, quella dell'art. 1, quinto comma, che si limita a rinviare alla futura legge generale sul sistema radiotelevisivo per l'adozione delle "norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private", nonche' delle "norme volte a regolare la pubblicita' nazionale e quella locale", con cio' stesso confermando che tali norme non esistono nella legge impugnata. In tal modo la disciplina in questione non ha seguito le indicazioni contenute nella sentenza n. 148 del 1981. Tuttavia e' decisivo, allo stato, considerare che il recente intervento legislativo ha natura chiaramente provvisoria, perche' nella sua complessiva impostazione appare proiettato verso la futura riforma del sistema radiotelevisivo, alla quale piu' volte fa, a vari fini, riferimento. La legge pertanto e' intesa a dettare una disciplina solo parziale e limitata nel tempo, destinata in tempi brevi - come dimostra la stessa prefissione nell'art. 3, primo comma, di un termine ravvicinato, peraltro di recente ritenuto in dottrina e giurisprudenza meramente "sollecitatorio" - ad essere sostituita dalla legge di riassetto dell'intero settore. E cio' e' confermato anche dal fatto che nello stesso torno di tempo veniva presentato alle Camere un apposito disegno di legge governativo, poi decaduto, mentre un nuovo progetto, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, e' attualmente all'esame del Parlamento. Si puo' allora ammettere che una legge siffatta possa nella sua provvisorieta' trovare una base giustificativa. Naturalmente, se l'approvazione della nuova legge dovesse tardare oltre ogni ragionevole limite temporale, la disciplina impugnata - tenuto conto che e' in vigore gia' da oltre tre anni - non potrebbe piu' considerarsi provvisoria e assumerebbe di fatto carattere definitivo: sicche' questa Corte, nuovamente investita della medesima questione, non potrebbe non effettuare una diversa valutazione con le relative conseguenze. Di conseguenza la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo, secondo e terzo comma, e 4, comma terzo bis, del d.l. 6 dicembre 1984, n.807, come covertito in l. 4 febbraio 1985, n. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - poiche' tali disposizioni consentirebbero ai privati di effettuare trasmissioni televisive su scala nazionale in assenza di misure anti-trust - deve essere dichiarata non fondata per le ragioni di cui in motivazione. - cfr. S. n. 148/1981

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte