Sentenza 826/1988 (ECLI:IT:COST:1988:826)
Massima numero 11991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
13/07/1988; Decisione del
13/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Titolo
SENT. 826/88 O. RADIOTELEVISIONE - ATTIVITA' PRIVATA DI TRASMISSIONE TELEVISIVA VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA EMITTENTI - CARATTERE PROVVISORIO DELLA LEGGE IMPUGNATA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE PER LE RAGIONI CUI IN MOTIVAZIONE. - D.L. 6 DICEMBRE 1984, N. 807, CONV. IN LEGGE 4 FEBBRAIO 1985, N. 10, ARTT. 3, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA; 4, COMMA TERZO BIS - COST., ARTT. 3, 41.
SENT. 826/88 O. RADIOTELEVISIONE - ATTIVITA' PRIVATA DI TRASMISSIONE TELEVISIVA VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA EMITTENTI - CARATTERE PROVVISORIO DELLA LEGGE IMPUGNATA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE PER LE RAGIONI CUI IN MOTIVAZIONE. - D.L. 6 DICEMBRE 1984, N. 807, CONV. IN LEGGE 4 FEBBRAIO 1985, N. 10, ARTT. 3, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA; 4, COMMA TERZO BIS - COST., ARTT. 3, 41.
Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - EMITTENZA RADIOTELEVISA PRIVATA - LEGGE PROVVISORIA. Secondo il giudice a quo, le norme censurate avrebbero resa non punibile per il passato e lecita per il futuro l'attivita' di teletrasmissione svolta dalle emittenti operanti con gli impianti gia' in funzione alla data del 1^ ottobre 1984: con cio' discriminando e comprimendo la liberta' di iniziativa economica di chi volesse successivamente intraprendere la medesima attivita', che resterebbe invece sottoposto alle previste abilitazioni e sanzioni. Senonche', a parte ogni altro rilievo, e' anche qui decisiva, allo stato, la gia' rilevata natura provvisoria della legge impugnata (v. massima sub n): in ordine alla quale e' il caso di ribadire che, ove tale fondamento giustificativo mutasse e la normativa assumesse carattere definitivo, essa non potrebbe sottrarsi ad una diversa considerazione. Pertanto, debbono essere dichiarate non fondate, per le ragioni di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo, secondo e terzo comma, 4, comma terzo bis, del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, come convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost..
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - EMITTENZA RADIOTELEVISA PRIVATA - LEGGE PROVVISORIA. Secondo il giudice a quo, le norme censurate avrebbero resa non punibile per il passato e lecita per il futuro l'attivita' di teletrasmissione svolta dalle emittenti operanti con gli impianti gia' in funzione alla data del 1^ ottobre 1984: con cio' discriminando e comprimendo la liberta' di iniziativa economica di chi volesse successivamente intraprendere la medesima attivita', che resterebbe invece sottoposto alle previste abilitazioni e sanzioni. Senonche', a parte ogni altro rilievo, e' anche qui decisiva, allo stato, la gia' rilevata natura provvisoria della legge impugnata (v. massima sub n): in ordine alla quale e' il caso di ribadire che, ove tale fondamento giustificativo mutasse e la normativa assumesse carattere definitivo, essa non potrebbe sottrarsi ad una diversa considerazione. Pertanto, debbono essere dichiarate non fondate, per le ragioni di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo, secondo e terzo comma, 4, comma terzo bis, del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, come convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte