Sentenza 826/1988 (ECLI:IT:COST:1988:826)
Massima numero 11992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
13/07/1988; Decisione del
13/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Titolo
SENT. 826/88 P. DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 826/88 P. DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RILEVANZA - ORDINANZA DI RIMESSIONE - MOTIVAZIONE. Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo, secondo e terzo del d.l. 6 dicembre 1984, n.807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n.10, poiche' l'ordinanza di rimessione non reca al riguardo la benche' minima motivazione, ne' in punto di rilevanza, ne' in punto di non manifesta infondatezza.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RILEVANZA - ORDINANZA DI RIMESSIONE - MOTIVAZIONE. Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo, secondo e terzo del d.l. 6 dicembre 1984, n.807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n.10, poiche' l'ordinanza di rimessione non reca al riguardo la benche' minima motivazione, ne' in punto di rilevanza, ne' in punto di non manifesta infondatezza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte