Sentenza 826/1988 (ECLI:IT:COST:1988:826)
Massima numero 11992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  13/07/1988;  Decisione del  13/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  11979  11980  11981  11982  11983  11984  11985  11986  11987  11988  11989  11990  11991


Titolo
SENT. 826/88 P. DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RILEVANZA - ORDINANZA DI RIMESSIONE - MOTIVAZIONE. Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo, secondo e terzo del d.l. 6 dicembre 1984, n.807, convertito in legge 4 febbraio 1985, n.10, poiche' l'ordinanza di rimessione non reca al riguardo la benche' minima motivazione, ne' in punto di rilevanza, ne' in punto di non manifesta infondatezza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte