Sentenza 828/1988 (ECLI:IT:COST:1988:828)
Massima numero 12933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  05/07/1988;  Decisione del  05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 828/88. PENSIONI DI GUERRA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' - RICONOSCIMENTO - PRESUPPOSTI - LIMITAZIONI TEMPORALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN 'PARTE QUA'. - LEGGE 10 AGOSTO 1950 N.648, ART.64, COMMA SECONDO. - COST., ART. 3.

Testo
PENSIONI DI GUERRA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA'. Ai fini della normativa pensionistica di guerra il riconoscimento ovvero la dichiarazione giudiziale di paternita' non sono suscettibili di assoggettamento a irrazionale limitazione temporale. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - l'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n.648, nella parte in cui limita ai figli naturali, riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, l'equiparazione ai figli legittimi. - cfr. S. nn. 268/1988 e 403/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte