Sentenza 829/1988 (ECLI:IT:COST:1988:829)
Massima numero 12850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
05/07/1988; Decisione del
05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 829/88. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - TOSCANA - PARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ISTITUITO DALLA REGIONE PIEMONTE - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA. - L. R. TOSCANA 30 GIUGNO 1981. - COST., ART. 117; D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616, ART. 25.
SENT. 829/88. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - TOSCANA - PARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ISTITUITO DALLA REGIONE PIEMONTE - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA. - L. R. TOSCANA 30 GIUGNO 1981. - COST., ART. 117; D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616, ART. 25.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 30 giugno 1981 - sollevata in relazione all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - con la quale e' stata disposta l'erogazione di un contributo di venti milioni di lire a favore del "Comitato nazionale di solidarieta'", istituito dalla Regione Piemonte per coordinare attivita' di soccorso "in occasione di avvenimenti, anche di carattere internazionale, che sollecitino l'intervento concreto della collettivita' regionale". Il contributo in questione e' una prestazione pecuniaria erogata 'una tantum' a favore di un organo della Regione Piemonte e non gia' una erogazione di servizi o di denaro a favore di singoli o di gruppi sociali, riconducibile al concetto di assistenza pubblica, quale oggetto della potesta' legislativa regionale, ai sensi dell'art. 117 Cost. e dell'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977. La questione di legittimita' costituzionale della legge 'de qua', pertanto, va risolta rispondendo al quesito dell'ammissibilita' di contributi erogati da una regione a favore di altre regioni, per motivi di solidarieta' sociale. Alla collettivita' di una regione inerisce l'interesse a manifestare la propria solidarieta' a favore di un'altra collettivita' regionale, contro un male od un pericolo - come quello della disoccupazione o dell'emarginazione dal mondo produttivo - che possono colpire la cittadinanza in qualsiasi parte del territorio nazionale. Gli interessi regionali non si esauriscono in quelli puntualmente desumibili dalle competenze attribuite, dalla Costituzione o dallo Statuto, alla regione, ma comprendono anche quelli che le regioni possono curare nell'esercizio della loro autonomia politica, quali enti esponenziali delle collettivita' ad esse sottostanti, chiamati ad adempiere ai compiti fondamentali della promozione dello sviluppo della persona umana e della solidarieta' sociale, dell'accrescimento della partecipazione democratica e della cultura, e dell'impegno ad assicurare la convivenza pacifica tra i popoli (artt. 2, 3, 5, 9 e 11 Cost.). In base ai principi costituzionali sopra richiamati deve ritenersi che il principio di territorialita' puo' subire deroghe, purche' giustificate dall'esigenza della presenza politica della regione in rapporto allo Stato od alle altre regioni in relazione a tutte le questioni di interesse della comunita' regionale.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 30 giugno 1981 - sollevata in relazione all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - con la quale e' stata disposta l'erogazione di un contributo di venti milioni di lire a favore del "Comitato nazionale di solidarieta'", istituito dalla Regione Piemonte per coordinare attivita' di soccorso "in occasione di avvenimenti, anche di carattere internazionale, che sollecitino l'intervento concreto della collettivita' regionale". Il contributo in questione e' una prestazione pecuniaria erogata 'una tantum' a favore di un organo della Regione Piemonte e non gia' una erogazione di servizi o di denaro a favore di singoli o di gruppi sociali, riconducibile al concetto di assistenza pubblica, quale oggetto della potesta' legislativa regionale, ai sensi dell'art. 117 Cost. e dell'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977. La questione di legittimita' costituzionale della legge 'de qua', pertanto, va risolta rispondendo al quesito dell'ammissibilita' di contributi erogati da una regione a favore di altre regioni, per motivi di solidarieta' sociale. Alla collettivita' di una regione inerisce l'interesse a manifestare la propria solidarieta' a favore di un'altra collettivita' regionale, contro un male od un pericolo - come quello della disoccupazione o dell'emarginazione dal mondo produttivo - che possono colpire la cittadinanza in qualsiasi parte del territorio nazionale. Gli interessi regionali non si esauriscono in quelli puntualmente desumibili dalle competenze attribuite, dalla Costituzione o dallo Statuto, alla regione, ma comprendono anche quelli che le regioni possono curare nell'esercizio della loro autonomia politica, quali enti esponenziali delle collettivita' ad esse sottostanti, chiamati ad adempiere ai compiti fondamentali della promozione dello sviluppo della persona umana e della solidarieta' sociale, dell'accrescimento della partecipazione democratica e della cultura, e dell'impegno ad assicurare la convivenza pacifica tra i popoli (artt. 2, 3, 5, 9 e 11 Cost.). In base ai principi costituzionali sopra richiamati deve ritenersi che il principio di territorialita' puo' subire deroghe, purche' giustificate dall'esigenza della presenza politica della regione in rapporto allo Stato od alle altre regioni in relazione a tutte le questioni di interesse della comunita' regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 25