Sentenza 830/1988 (ECLI:IT:COST:1988:830)
Massima numero 9259
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  05/07/1988;  Decisione del  05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  9257


Titolo
SENT. 830/88 B. PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI - ISTITUZIONE DI RISERVE NATURALI - RISERVA NATURALE FORESTA DI MONTE ARCOSU - INCOMPETENZA DELLO STATO ALLA ISTITUZIONE DI DETTA RISERVA CON DECRETO MINISTERIALE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'ATTO INVASIVO DELLE COMPETENZE DELLA REGIONE SARDEGNA.

Testo
In materia di istituzione di riserve naturali nel territorio della Regione Sardegna nessun potere - se non quello di proposta - spetta al Ministro dell'Ambiente, il cui intervento diretto alla istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu comporta invasione della sfera di attribuzione regionale (artt. 3 e 6 Statuto e 83 d.P.R. n. 616 del 1977) e non puo' essere giustificato ne' in ragione dell'attuazione di obblighi internazionali e direttive comunitarie (Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 e direttiva del Consiglio della Comunita' n. 79/409) ne' di una inerzia della Regione nella tutela ambientale esclusa dalla progettata (e in corso di approvazione) riserva regionale inclusiva dell'area in questione. Va, conseguentemente, annullato il decreto ministeriale 22 luglio 1987, n. 421 istitutivo della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu. - cfr. S. n. 233/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 6

Altri parametri e norme interposte