Sentenza 834/1988 (ECLI:IT:COST:1988:834)
Massima numero 13203
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
05/07/1988; Decisione del
05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 834/88. SPORT - PROVINCIA DI BOLZANO - IMPIANTI - PROGRAMMI DI INTERVENTO E RELATIVI FINANZIAMENTI - CRITERI E PARAMETRI - ADOZIONE CON DECRETO MINISTERIALE - NON SPETTANZA ALLO STATO CON RIFERIMENTO AL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - - DECRETO MINISTERIALE 22 MAGGIO 1987
SENT. 834/88. SPORT - PROVINCIA DI BOLZANO - IMPIANTI - PROGRAMMI DI INTERVENTO E RELATIVI FINANZIAMENTI - CRITERI E PARAMETRI - ADOZIONE CON DECRETO MINISTERIALE - NON SPETTANZA ALLO STATO CON RIFERIMENTO AL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - - DECRETO MINISTERIALE 22 MAGGIO 1987
Testo
Non spetta al Ministro del turismo e dello spettacolo, con il decreto 22 maggio 1987, in riferimento al territorio della Provincia di Bolzano, adottare i criteri e i parametri per l'elaborazione dei programmi di interventi in ordine agli impianti destinati all'attivita' sportiva agonistica e non agonistica di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, come convertito nella legge 6 marzo 1987, n. 65; ne' disporre che i progetti delle opere siano presentati direttamente ad esso Ministro; ne' regolare la composizione delle commissioni di collaudo delle opere finanziate ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b), e dell'art. 2, comma secondo, del detto d.l. n. 2 del 1987, e la vigilanza sullo stato di attuazione dei programmi; ne' stabilire che i finanziamenti per i detti interventi siano assegnati direttamente agli enti beneficiari. Essendo stata dichiarata, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi quarto e quinto, 2, comma primo, lett. b), e comma primo ter, e 2, comma secondo, della legge 6 marzo 1987, n. 65, che costituivano il titolo ed il presupposto del provvedimento impugnato - in sede di conflitto di attribuzione - anche il potere esercitato dal Ministro del turismo e spettacolo con il detto provvedimento deve ritenersi lesivo delle competenze provinciali - Va, conseguentemente, annullato il decreto ministeriale 22 maggio 1987. - Sent. 517/1987.
Non spetta al Ministro del turismo e dello spettacolo, con il decreto 22 maggio 1987, in riferimento al territorio della Provincia di Bolzano, adottare i criteri e i parametri per l'elaborazione dei programmi di interventi in ordine agli impianti destinati all'attivita' sportiva agonistica e non agonistica di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, come convertito nella legge 6 marzo 1987, n. 65; ne' disporre che i progetti delle opere siano presentati direttamente ad esso Ministro; ne' regolare la composizione delle commissioni di collaudo delle opere finanziate ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b), e dell'art. 2, comma secondo, del detto d.l. n. 2 del 1987, e la vigilanza sullo stato di attuazione dei programmi; ne' stabilire che i finanziamenti per i detti interventi siano assegnati direttamente agli enti beneficiari. Essendo stata dichiarata, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi quarto e quinto, 2, comma primo, lett. b), e comma primo ter, e 2, comma secondo, della legge 6 marzo 1987, n. 65, che costituivano il titolo ed il presupposto del provvedimento impugnato - in sede di conflitto di attribuzione - anche il potere esercitato dal Ministro del turismo e spettacolo con il detto provvedimento deve ritenersi lesivo delle competenze provinciali - Va, conseguentemente, annullato il decreto ministeriale 22 maggio 1987. - Sent. 517/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte