Ordinanza 835/1988 (ECLI:IT:COST:1988:835)
Massima numero 12170
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
05/07/1988; Decisione del
05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 835/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI - ENTITA' DELLA CONTRIBUZIONE - BASE DI CALCOLO - LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA - IMPOSSIBILITA' DI RAGGUAGLIARLO ALLA MINOR DURATA DELL'ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO IN CASO DI RAPPORTO A TEMPO PARZIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 835/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI - ENTITA' DELLA CONTRIBUZIONE - BASE DI CALCOLO - LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA - IMPOSSIBILITA' DI RAGGUAGLIARLO ALLA MINOR DURATA DELL'ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO IN CASO DI RAPPORTO A TEMPO PARZIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La non consentita possibilita' che il limite minimo di retribuzione giornaliera, stabilito per tutte le contribuzioni in materia di previdenza ed assistenza sociale, venga ragguagliato a prestazioni di lavoro a tempo parziale (di durata inferiore rispetto al normale orario giornaliero di lavoro) non e' irrazionale e non contrasta col principio costituzionale di eguaglianza, in quanto giustificata dalla preminente finalita', imposta dalla stessa Costituzione, di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro, onde assicurare la tutela previdenziale dei lavoratori in un sistema precipuamente fondato sul principio solidaristico. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, legge 4 aprile 1952, n. 218, 20, legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 e 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre 1981, n. 537).
La non consentita possibilita' che il limite minimo di retribuzione giornaliera, stabilito per tutte le contribuzioni in materia di previdenza ed assistenza sociale, venga ragguagliato a prestazioni di lavoro a tempo parziale (di durata inferiore rispetto al normale orario giornaliero di lavoro) non e' irrazionale e non contrasta col principio costituzionale di eguaglianza, in quanto giustificata dalla preminente finalita', imposta dalla stessa Costituzione, di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro, onde assicurare la tutela previdenziale dei lavoratori in un sistema precipuamente fondato sul principio solidaristico. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, legge 4 aprile 1952, n. 218, 20, legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 e 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre 1981, n. 537).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte