Ordinanza 836/1988 (ECLI:IT:COST:1988:836)
Massima numero 15865
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  05/07/1988;  Decisione del  05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  15866


Titolo
ORD. 836/88 A. PENSIONI - PENSIONI MILITARI - RILIQUIDAZIONE - PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ANTERIORMENTE AL 1 GENNAIO 1973, BENEFICIARIO DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO TEORICO E DELL'INDENNITA' DI SERVIZIO - COMPUTABILITA' DI TALI BENEFICI - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La situazione del personale militare beneficiario dell'indennita' di servizio, (o dell'assegno perequativo teorico) non computabile ai fini pensionistici, non e' identica e non e' percio' raffrontabile, ai fini del giudizio di eguaglianza, con la situazione degli ufficiali (colonnelli e generali) beneficiari dell'indennita' di funzione, della quale e' invece previsto il computo, ai predetti fini. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, 9 e 10, l. 27 ottobre 1973, n. 628, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte