Sentenza 82/2021 (ECLI:IT:COST:2021:82)
Massima numero 43788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
24/03/2021; Decisione del
24/03/2021
Deposito del 30/04/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Evocazione di parametri contenenti principi generali efficaci nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutariamente attribuite - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Evocazione di parametri contenenti principi generali efficaci nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutariamente attribuite - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità formulata in quanto, pur avendo il Governo contestato la violazione dei limiti delle competenze statutarie, non sarebbero state individuate le competenze normative regionali che rilevano in materia, né le motivazioni per cui il legislatore regionale le avrebbe travalicate. Nessun raffronto con le competenze statutarie si rende necessario con riguardo ai parametri di costituzionalità riferiti a principi - come quelli di uguaglianza, di libertà di iniziativa economica privata e di divieto di limitazione alla circolazione delle cose tra le Regioni - che si impongono a tutti i soggetti dell'ordinamento, ivi comprese le autonomie speciali. (Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2021, n. 153 del 2019, n. 118 del 2019 e n. 61 del 2009).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità formulata in quanto, pur avendo il Governo contestato la violazione dei limiti delle competenze statutarie, non sarebbero state individuate le competenze normative regionali che rilevano in materia, né le motivazioni per cui il legislatore regionale le avrebbe travalicate. Nessun raffronto con le competenze statutarie si rende necessario con riguardo ai parametri di costituzionalità riferiti a principi - come quelli di uguaglianza, di libertà di iniziativa economica privata e di divieto di limitazione alla circolazione delle cose tra le Regioni - che si impongono a tutti i soggetti dell'ordinamento, ivi comprese le autonomie speciali. (Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2021, n. 153 del 2019, n. 118 del 2019 e n. 61 del 2009).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
13/07/2020
n. 8
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte