Ordinanza 838/1988 (ECLI:IT:COST:1988:838)
Massima numero 12876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
05/07/1988; Decisione del
05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 838/88. MILITARI - UFFICIALI E SOTTUFFICIALI - SERVIZIO NON OBBLIGATORIO PRESTATO COME MILITARE DI COMPLEMENTO - VALUTAZIONE, AI FINI DELLA PENSIONE, DEL SOLO SERVIZIO VOLONTARIO PRESSO UNITA' MOBILITATE - COMPUTABILITA' AI FINI DELLA PENSIONE DEL SERVIZIO MILITARE PRESTATO E NON RISCATTATO - MANCATA PREVISIONE DELLA RICONGIUNZIONE, A CARICO DELLO STATO, DI TUTTI I SERVIZI DEI MILITARI NON DI CARRIERA CON QUELLI RESI CON ISCRIZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA - RISCATTO ONEROSO DEI SERVIZI MEDESIMI - CONTRASTO CON L'ART. 36 COST. - ULTERIORE CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - PARIFICAZIONE GRADUALE, DA PARTE DEL LEGISLATORE, DELLE VARIE SITUAZIONI - RAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBLITA'. - R.D.L. 30 DICEMBRE 1937 N. 2411 (CONV. IN L. 17 MAGGIO 1938 N. 886) ART. 1. LEGGE 27 GIUGNO 1961 N. 550, ART. 1, SECONDO COMMA. LEGGE 22 GIUGNO 1954 N. 523, ART.1. D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1092, ART. 113. R.D. 3 MARZO 1938 N. 680, ART. 67, LETT. F). - COST., ARTT. 3 E 36.
ORD. 838/88. MILITARI - UFFICIALI E SOTTUFFICIALI - SERVIZIO NON OBBLIGATORIO PRESTATO COME MILITARE DI COMPLEMENTO - VALUTAZIONE, AI FINI DELLA PENSIONE, DEL SOLO SERVIZIO VOLONTARIO PRESSO UNITA' MOBILITATE - COMPUTABILITA' AI FINI DELLA PENSIONE DEL SERVIZIO MILITARE PRESTATO E NON RISCATTATO - MANCATA PREVISIONE DELLA RICONGIUNZIONE, A CARICO DELLO STATO, DI TUTTI I SERVIZI DEI MILITARI NON DI CARRIERA CON QUELLI RESI CON ISCRIZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA - RISCATTO ONEROSO DEI SERVIZI MEDESIMI - CONTRASTO CON L'ART. 36 COST. - ULTERIORE CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - PARIFICAZIONE GRADUALE, DA PARTE DEL LEGISLATORE, DELLE VARIE SITUAZIONI - RAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBLITA'. - R.D.L. 30 DICEMBRE 1937 N. 2411 (CONV. IN L. 17 MAGGIO 1938 N. 886) ART. 1. LEGGE 27 GIUGNO 1961 N. 550, ART. 1, SECONDO COMMA. LEGGE 22 GIUGNO 1954 N. 523, ART.1. D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1092, ART. 113. R.D. 3 MARZO 1938 N. 680, ART. 67, LETT. F). - COST., ARTT. 3 E 36.
Testo
Sono rimesse alla discrezionalita' del legislatore la determinazione delle modalita' e dei tempi del ricongiungimento ai fini pensionistici, di periodi di servizio prestati presso amministrazioni ed enti diversi, nonche' la parificazione graduale delle varie situazioni che si verificano per i lavoratori, risultando alcuni di detti periodi privi di copertura previdenziale. Parificazione graduale che e' tanto piu' ragionevole quanto piu' gli interventi perequativi comportano aggravi di bilancio dello Stato. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, R.D.L. 30 dicembre 1937 n. 2411, convertito in L. 17 maggio 1938 n. 886, dell'art. 1, secondo comma, L. 27 giugno 1961 n. 550, dell'art. 1 L. 22 giugno 1954 n. 523, dell'art. 113 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, dell'art. 67, lett. f), R.D. 3 marzo 1938 n. 680, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento tra dipendenti dello Stato, a seconda che cessino dall'impiego come civili o come militari e all'art. 36 Cost., che riconosce alla pensione carattere di retribuzione differita e proporzionata alla qualita' e quantita' di lavoro.
Sono rimesse alla discrezionalita' del legislatore la determinazione delle modalita' e dei tempi del ricongiungimento ai fini pensionistici, di periodi di servizio prestati presso amministrazioni ed enti diversi, nonche' la parificazione graduale delle varie situazioni che si verificano per i lavoratori, risultando alcuni di detti periodi privi di copertura previdenziale. Parificazione graduale che e' tanto piu' ragionevole quanto piu' gli interventi perequativi comportano aggravi di bilancio dello Stato. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, R.D.L. 30 dicembre 1937 n. 2411, convertito in L. 17 maggio 1938 n. 886, dell'art. 1, secondo comma, L. 27 giugno 1961 n. 550, dell'art. 1 L. 22 giugno 1954 n. 523, dell'art. 113 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, dell'art. 67, lett. f), R.D. 3 marzo 1938 n. 680, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento tra dipendenti dello Stato, a seconda che cessino dall'impiego come civili o come militari e all'art. 36 Cost., che riconosce alla pensione carattere di retribuzione differita e proporzionata alla qualita' e quantita' di lavoro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte