Ordinanza 840/1988 (ECLI:IT:COST:1988:840)
Massima numero 12882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  05/07/1988;  Decisione del  05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  12883


Titolo
ORD. 840/88 A. PENSIONI - PEREQUAZIONI DEI TRATTAMENTI - AUMENTI PERCENTUALI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA COLORO CHE SONO CESSATI DAL SERVIZIO NEL CORSO DELL'ANNO 1975 E COLORO CHE SONO STATI COLLOCATI A RIPOSO NEL BIENNIO 1976-77 - VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE 29 APRILE 1976 N. 177, ART. 3, ULTIMO COMMA. - COST., ART. 3, PRIMO COMMA.

Testo
La normativa che dispone la perequazione dei trattamenti pensionistici con gradualita' nel tempo per le esigenze di bilancio, attesi gli aggravi di spesa che la detta importa, non e' arbitraria ma e' espressione della discrezionalita' che il legislatore ha in materia. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, L. 29 aprile 1976 n. 177, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per la disparita' di trattamento che la norma determina tra coloro che sono cessati dal servizio nel corso dell'anno 1975 e coloro che sono stati collocati a riposo nel biennio 1976-77, essendo stati i primi esclusi dagli aumenti previsti a favore dei secondi, pur essendo rimasto immutato nel triennio 1975-77 il trattamento economico corrisposto in attivita' di servizio). - cfr. S.n. 349/1985; O.n. 92/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte