Ordinanza 843/1988 (ECLI:IT:COST:1988:843)
Massima numero 14209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  05/07/1988;  Decisione del  05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 843/88. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PRESENTATA OLTRE DUE ANNI DOPO L'INSORGENZA DEL DIRITTO - PRESCRIZIONE DEI RATEI DI PENSIONE GIA' MATURATI - LIMITI POSTI DALLA DELEGA LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il potere conferito al governo dall'art. 2, n. 13 della legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181, era di portata assai ampia e abilitava il legislatore delegato alla regolamentazione della "disciplina del nuovo trattamento di quiescenza da accordarsi dal 1^ luglio 1956" al personale statale. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, denunziato per violazione dei limiti posti dall'art. 2, n. 13 della legge delega n. 1181 del 1954, riguardante, nell'interpretazione del giudice 'a quo' - esclusivamente la fissazione dell'aliquota della retribuzione fondamentale unica da assumere, a decorrere dal 1^ luglio 1956, a base della liquidazione del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza, nonche' delle relative ritenute).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  20/12/1954  n. 1181  art. 2  n.13