Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti - Modifiche alla Tabella che fissa gli importi del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) - Calcolo dell'importo aumentato in ragione della provenienza dei rifiuti esterna alla Regione - Violazione della libera circolazione di cose tra Regioni - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120 Cost., l'art. 10 della legge della reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, nella parte in cui sostituisce la Tabella di cui all'Allegato A della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, limitatamente: a) alle parole «prodotti in Regione» della voce concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione»; b) all'intera voce concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione», compreso l'importo del prelievo pari a euro 25,82 per tonnellata. La norma impugnata dal Governo, nel prevedere una diversa tassazione per lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione, viola il parametro evocato - esaminato per primo per economia di giudizio - perché l'esercizio dell'autonomia finanziaria regionale, consistente nel differenziare l'entità del tributo speciale per il deposito in discarica di quella speciale "merce" (o "prodotto") a rilevanza ambientale costituita dai rifiuti, non è sufficiente di per sé a garantire la legittimità costituzionale di una differenziazione del prelievo a seconda della provenienza regionale o extraregionale del rifiuto da smaltire, neppure se l'entità del tributo speciale sia stata fissata (come nella specie) nel rispetto dei limiti della manovra quantitativa consentita alla Regione dalla normativa statale. Utilizzando la leva fiscale dell'ecotassa per discriminare i conferimenti in discarica di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori Regione, infatti, viene dissimulato il tentativo di sottrarsi alle implicazioni, anche in termini di solidarietà, connesse alla necessità di garantire una rete adeguata e integrata per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, determinando l'effetto sostanziale di introdurre un "dazio all'importazione", cioè un ostacolo fiscale alla libera circolazione delle merci tra le Regioni. (Precedenti: sentenza n. 227 del 2020, n. 231 del 2019, n. 107 del 2018, n. 10 del 2009, n. 2 del 2006 e n. 51 del 1991).
La Corte costituzionale può discrezionalmente e insindacabilmente decidere l'ordine delle questioni da affrontare. (Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2020, n. 258 del 2019 e n. 148 del 2018).
Il principio di autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti in ambito regionale è applicabile solo ai rifiuti urbani non pericolosi, non potendo valere né per quelli speciali pericolosi, né per quelli speciali non pericolosi, per i quali, non essendo preventivabile in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, diviene impossibile individuare un ambito territoriale ottimale, che valga a garantire l'obiettivo specifico dell'autosufficienza nello smaltimento. (Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2021, n. 10 del 2009, n. 12 del 2007, n. 161 del 2005, n. 505 del 2002 e n. 281 del 2000).
Nemmeno la legge statale potrebbe, senza violare essa stessa l'art. 120, primo comma, Cost., abilitare una Regione a introdurre dazi o forme impositive ad effetto equivalente.
Le competenze regionali non possono alterare in peius gli standard ambientali statali. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019, n. 139 del 2017 e n. 74 del 2017).