Ordinanza 846/1988 (ECLI:IT:COST:1988:846)
Massima numero 12894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  05/07/1988;  Decisione del  05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 846/88. PENSIONI PROVVISORIE - RIPETIBILITA' DEI RATEI PERCEPITI IN BUONA FEDE ED UTILIZZATI PER NECESSITA' DI VITA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - LEGGE 29 APRILE 1949 N. 221, ART. 23. - COST., ART. 3.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, L. 29 aprile 1949 n. 221, nella parte in cui prevede la ripetibilita' dei ratei di pensione liquidati in via provvisoria riscossi in buona fede ed utilizzati per necessita' di vita. Non vi e` contrasto con il principio giurisprudenziale della ritenzione di tali somme atteso il carattere provvisorio, salvo conguaglio, dell'erogazione. Comunque la stessa amministrazione puo' effettuare la divisione del dovuto in ratei ed esonerare il debitore dal pagamento degli interessi anche in considerazione delle sue condizioni economiche.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte