Ordinanza 847/1988 (ECLI:IT:COST:1988:847)
Massima numero 13770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  05/07/1988;  Decisione del  05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 847/88. PENSIONI - IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO - CONTRIBUTO DI RISCATTO DEL PERIODO DI STUDI UNIVERSITARI - DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ULTERIORE CONTRASTO CON GLI ARTT. 35 E 36 COST. - INSUSSISTENZA - AMBITO DIDISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973 N. 1092, ART. 13, PRIMO COMMA. LEGGE 29 APRILE 1976 N. 177, ART. 14. - COST., ARTT. 3, PRIMO COMMA, 35, SECONDO COMMA, E 36, PRIMO COMMA.

Testo
La discrezionalita' riconosciuta al legislatore in materia di contributo di riscatto - sia in ordine ai periodi e servizi da ammettere al riscatto sia in ordine all'onere, totale o parziale, da porre a carico del dipendente - appare nella specie correttamente esercitata, in relazione alle peculiarita' dell'impiego militare rispetto a quello civile, destinate a ripercuotersi anche nelle modalita' e sui tempi del trattamento diquiescenza, avuto riguardo ai piu' bassi limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali, per i quali la maggiore difficolta', rispetto agli impiegati civili, di raggiungere il massimo di anzianita' ai fini del trattamento di quiescenza, trova compensazione nel previsto beneficio della valutabilita' non onerosa del periodo corrispondente alla durata del corso di studi universitari. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, e dell'art. 14, L. 29 aprile 1976 n. 177, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per l'ingiustificata disparita' di trattamento del personale civile rispetto a quello militare essendo previsto solo per il primo il regime di onerosita' del riscatto del periodo di studi universitari e, conseguentemente, per il contrasto con gli artt. 35, secondo comma, e 36, primo comma, Cost., al cui dettato - non trattandosi di norma di favore nei riguardi degli ufficiali - si conformerebbe la disposizione sul riscatto senza oneri prevista per costoro e non per il personale civile). - cfr. S.n. 218/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 35  co. 2

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte