Ordinanza 850/1988 (ECLI:IT:COST:1988:850)
Massima numero 14211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  05/07/1988;  Decisione del  05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  14212


Titolo
ORD. 850/88 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, DIRETTO O DI RIVERSIBILITA' - PERDITA PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il principio dell'imprescrittibilita' del diritto a pensione, gia' presente nella passata legislazione e rispondente al concetto che la pensione si pone anche in funzione dell'interesse pubblico alla sicurezza sociale - con chiara destinazione permanente ad un interesse pubblico - e' stato conformemente sancito dal d.P.R. n. 1092 del 1973, senza eccedere i limiti posti dalla normativa di delega, della quale invece e' attuata la finalita' di superare ogni incertezza circa la disciplina in materia e di realizzare la sollecitudine ed economicita' dell'azione amministrativa. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - v. S. n. 28/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  18/03/1968  n. 249  art. 0  

legge  28/10/1970  n. 775  art. 0