Ordinanza 850/1988 (ECLI:IT:COST:1988:850)
Massima numero 14212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  05/07/1988;  Decisione del  05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  14211


Titolo
ORD. 850/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, DIRETTO O DI RIVERSIBILITA' - PERDITA PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In materia pensionistica non e' istituibile un utile raffronto fra l'ordinamento delle pensioni ordinarie e quello delle pensioni di guerra. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, denunziato in quanto prevede l'imprescrittibilita' del diritto a pensione, diversamente da quanto stabilito per le pensioni di guerra, per le quali e' sancita la prescrizione quinquennale del relativo diritto). - v. S.n. 125/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte