Ordinanza 852/1988 (ECLI:IT:COST:1988:852)
Massima numero 13951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  05/07/1988;  Decisione del  05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 852/88 - PENSIONE - RISCATTO DI SERVIZI O PERIODI - RICORSI - TERMINE PERENTORIO - QUESTIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA - (REGIO DECRETO LEGGE 3 MARZO 1938, N. 680, ART. 71, 2^ C.). - LEGGE 22 NOVEMBRE 1962, N. 1646 ART. 24. - COST. ART. 3, 24, 113.

Testo
Le norme che impongono che i ricorsi in materia di riscatto di periodo di servizio da parte degli iscritti alla Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli enti locali devono essere proposti nel termine perentorio di gg. 90 dalla comunicazione della deliberazione non contrastono con i parametri costituzionali invocati perche' ogni diritto anche se costituzionalmente garantito puo' essere regolato dalla legge sempre che il limite non si traduca nell'esclusione di una effettiva possibilita' del suo esercizio. (Questione manifestamente infondata) Sentenza n. 203/85, 197/87.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte