Ordinanza 853/1988 (ECLI:IT:COST:1988:853)
Massima numero 12175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
05/07/1988; Decisione del
05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 853/88. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ATTINENTE A NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA - RESTITUZIONE DI ATTI AL GIUDICE A QUO IN CASO DI SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI NORME RILEVANTI NELLA FATTISPECIE - CONDIZIONI.
ORD. 853/88. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ATTINENTE A NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA - RESTITUZIONE DI ATTI AL GIUDICE A QUO IN CASO DI SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI NORME RILEVANTI NELLA FATTISPECIE - CONDIZIONI.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di norme gia' dichiarate costituzionalmente illegittime (nella specie trattavasi delle disposizioni sanzionatorie relative al caso di assenza del lavoratore che, adducendo il proprio stato di malattia, si sottragga, poi, alla visita di controllo domiciliare), mentre vanno restituiti gli atti al giudice a quo, per nuovo esame della rilevanza della questione, allorche', pur essendo la norma censurata formalmente diversa, la censura stessa presupponga la persistente vigenza della norma della quale sia, nelle more, intervenuta la declaratoria di illegittimita' costituzionale.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di norme gia' dichiarate costituzionalmente illegittime (nella specie trattavasi delle disposizioni sanzionatorie relative al caso di assenza del lavoratore che, adducendo il proprio stato di malattia, si sottragga, poi, alla visita di controllo domiciliare), mentre vanno restituiti gli atti al giudice a quo, per nuovo esame della rilevanza della questione, allorche', pur essendo la norma censurata formalmente diversa, la censura stessa presupponga la persistente vigenza della norma della quale sia, nelle more, intervenuta la declaratoria di illegittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte