Ordinanza 858/1988 (ECLI:IT:COST:1988:858)
Massima numero 13950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  05/07/1988;  Decisione del  05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 858/88 - PENSIONE - SERVIZI UTILI - SERVIZIO MILITARE SOCIALE ITALIANA - ESCLUSIONE -QUESTIONE MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE. - LEGGE 30 APRILE 1969 N. 153 ART. 49. - COST. ART. 3.

Testo
La norma impugnata nella parte non considera utile ai fini del diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria il servizio militare prestato obbligatoriamente nella sedicente Repubblica Sociale Italiana regola una fattispecie non omogenea rispetto al servizio prestato nelle forze armate tedesche dagli altoatesini e in alcune zone mistilingue, anche in considerazione delle ragioni storiche e politiche che hanno ispirato la scelta del legislatore di non assimilare le due situazioni (Questione manifestamente inammissibile).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte