Ordinanza 860/1988 (ECLI:IT:COST:1988:860)
Massima numero 12180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
05/07/1988; Decisione del
05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
12183
Titolo
ORD. 860/88 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - REPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE - CARATTERE POTENZIALMENTE PLUORIOFFENSIVO DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE DEL DATORE DI LAVORO - CONCORSO DELL'AZIONE DEL SINDACATO E DI QUELLA INDIVIDUALE DEL LAVORATORE - POSSIBILITA' - NON CONFIGURABILITA' DI CONTRASTO DI GIUDICATI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 860/88 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - REPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE - CARATTERE POTENZIALMENTE PLUORIOFFENSIVO DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE DEL DATORE DI LAVORO - CONCORSO DELL'AZIONE DEL SINDACATO E DI QUELLA INDIVIDUALE DEL LAVORATORE - POSSIBILITA' - NON CONFIGURABILITA' DI CONTRASTO DI GIUDICATI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'azione speciale ex art. 28 dello statuto dei lavoratori, per la repressione della condotta antisindacale e quella individuale sperimentabile dal lavoratore che, per effetto della medesima condotta, abbia riportato la lesione di un proprio diritto sono reciprocamente distinte ed autonome, attesa la diversita' degli interessi tutelati e dei profili di illiceita' rispettivamente rilevati, sicche', non essendo il loro concorso suscettibile di determinare contrasto di giudicati e non essendo impossibile il reciproco coordinamento, non si verifica, a causa dell'istituzione della prima, alcuna violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e neppure dell'art. 102 Cost., in quanto il giudice degli interessi collettivi non e' configurabile quale giudice speciale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.
L'azione speciale ex art. 28 dello statuto dei lavoratori, per la repressione della condotta antisindacale e quella individuale sperimentabile dal lavoratore che, per effetto della medesima condotta, abbia riportato la lesione di un proprio diritto sono reciprocamente distinte ed autonome, attesa la diversita' degli interessi tutelati e dei profili di illiceita' rispettivamente rilevati, sicche', non essendo il loro concorso suscettibile di determinare contrasto di giudicati e non essendo impossibile il reciproco coordinamento, non si verifica, a causa dell'istituzione della prima, alcuna violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e neppure dell'art. 102 Cost., in quanto il giudice degli interessi collettivi non e' configurabile quale giudice speciale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte