Ordinanza 860/1988 (ECLI:IT:COST:1988:860)
Massima numero 12183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  05/07/1988;  Decisione del  05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  12180


Titolo
ORD. 860/88 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - REPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE - ESCLUSIONE DELLA PROPONIBILITA' DELL'AZIONE SPECIALE DI CUI ALL'ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI NEI CONFRONTI DELLO STATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'inapplicabilita' dell'istituto di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970 nei confronti dello Stato (e, nella specie, da parte dei sindacati del personale di polizia) e' costituzionalmente legittima, attese le differenze di disciplina e di tutela sussistenti fra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato, alla stregua delle quali e' dato al legislatore di diversamente apprezzare il collegamento e la strumentalita' del primo rispetto alle varie finalita' istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola l'amministrazione pubblica: cio' in considerazione anche del fatto che detta inapplicabilita' non si risolve in una minorata tutela giurisdizionale delle categorie interessate, cui e' pur sempre consentita la via della giurisdizione amministrativa, con i mezzi cautelari, non meno rapidi ed incisivi, ivi consentiti, specie alla luce di pregresse pronunzie della Corte costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 28 legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 23, comma primo, della legge 29.3.1983, n. 93). V. Sent. n. 190 del 1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte