Ordinanza 861/1988 (ECLI:IT:COST:1988:861)
Massima numero 12187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  05/07/1988;  Decisione del  05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  12189


Titolo
ORD. 861/88 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DI QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ATTINENTE A NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale attinente a norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (nella specie, era stata censurata la norma di cui al terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispone che, nel giudizio di danno a carico del datore di lavoro per infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perche' non posto in condizione di intervenire, norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima ' in parte qua' con sentenza della Corte n. 102/1981). - S.n. 102/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte