Ordinanza 861/1988 (ECLI:IT:COST:1988:861)
Massima numero 12189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
05/07/1988; Decisione del
05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
12187
Titolo
ORD. 861/88 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - OPPONIBILITA' DEL GIUDICATO DI CONDANNA, FORMATOSI NEL PROCESSO PENALE, NELLE EVENTUALI SUCCESSIVE SEDI, ANCHE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO PENALE - PRETESA DISCRIMINAZIONE DELL'IMPUTATO SUL PIANO DEL DIRITTO ALLA DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 861/88 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - OPPONIBILITA' DEL GIUDICATO DI CONDANNA, FORMATOSI NEL PROCESSO PENALE, NELLE EVENTUALI SUCCESSIVE SEDI, ANCHE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO PENALE - PRETESA DISCRIMINAZIONE DELL'IMPUTATO SUL PIANO DEL DIRITTO ALLA DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nessuna discriminazione sul terreno della difesa puo' derivare all'imputato dalla opponibilita', nelle successive sedi in cui rilevi, del giudicato di condanna formatosi nel processo penale cui abbia partecipato, ed in cui gli siano stati garantiti tutti i diritti di difesa, tra i quali non rientra quello di instaurare il contraddittorio con tutti i possibili danneggiati civili. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., del comma secondo dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispone che il condannato in sede penale non possa piu' contestare la propria responsabilita' nel giudizio civile neanche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio penale perche' non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto non posti in grado di parteciparvi).
Nessuna discriminazione sul terreno della difesa puo' derivare all'imputato dalla opponibilita', nelle successive sedi in cui rilevi, del giudicato di condanna formatosi nel processo penale cui abbia partecipato, ed in cui gli siano stati garantiti tutti i diritti di difesa, tra i quali non rientra quello di instaurare il contraddittorio con tutti i possibili danneggiati civili. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., del comma secondo dell'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispone che il condannato in sede penale non possa piu' contestare la propria responsabilita' nel giudizio civile neanche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio penale perche' non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto non posti in grado di parteciparvi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte