Sentenza 82/2021 (ECLI:IT:COST:2021:82)
Massima numero 43791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  24/03/2021;  Decisione del  24/03/2021
Deposito del 30/04/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43788  43789  43790  43792


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti - Modifiche alla Tabella che fissa gli importi del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) - Calcolo dell'importo aumentato in ragione della provenienza dei rifiuti esterna alla Regione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione di parametro non afferente al riparto di competenze tra Stato e Regioni - Difetto di argomentazione - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020 promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., con il ricorso iscritto al n. 85 reg. ric. 2020, che modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la Tabella di cui all'Allegato A della già citata legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, recante gli importi tariffari per il tributo speciale di deposito in discarica di rifiuti solidi. L'indicato parametro viene solo evocato, senza essere corredato di alcuna motivazione, difettando così un qualsiasi impianto argomentativo.

Il vaglio di ammissibilità nei ricorsi in via principale richiede una motivazione adeguata e non meramente apodittica; tale esigenza si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. (Precedente citato: sentenza n. 78 del 2021).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  13/07/2020  n. 8  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte