Ordinanza 862/1988 (ECLI:IT:COST:1988:862)
Massima numero 12192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
05/07/1988; Decisione del
05/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 862/88. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA PER L'AZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE - DECORRENZA DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE DI NON DOVERSI PROCEDERE PER MORTE DEL REO O PER AMNISTIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 862/88. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA PER L'AZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE - DECORRENZA DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE DI NON DOVERSI PROCEDERE PER MORTE DEL REO O PER AMNISTIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che, in materia di infortuni sul lavoro, dispone che il termine triennale di decadenza per l'azione di responsabilita' civile decorra dalla data della pubblicazione della sentenza penale di non doversi procedere per morte del reo o per amnistia, e non da quella in cui essa sia nota alla parte interessata, in quanto la Corte ha gia' affermato, nell'escludere la illegittimita' di analogo contesto normativo, che l'onere della parte lesa di seguire il corso del processo penale, considerata anche la congruita' del termine, non puo' ritenersi in contrasto con il diritto di difesa. - S.n. 116/1972.
Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che, in materia di infortuni sul lavoro, dispone che il termine triennale di decadenza per l'azione di responsabilita' civile decorra dalla data della pubblicazione della sentenza penale di non doversi procedere per morte del reo o per amnistia, e non da quella in cui essa sia nota alla parte interessata, in quanto la Corte ha gia' affermato, nell'escludere la illegittimita' di analogo contesto normativo, che l'onere della parte lesa di seguire il corso del processo penale, considerata anche la congruita' del termine, non puo' ritenersi in contrasto con il diritto di difesa. - S.n. 116/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte