Ordinanza 867/1988 (ECLI:IT:COST:1988:867)
Massima numero 14005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  06/07/1988;  Decisione del  06/07/1988
Deposito del 21/07/1988; Pubblicazione in G. U. 27/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 867/88 ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLA ELEMENTARE - PROVVEDIMENTI DI PROMOZIONE ALLA CLASSE SUPERIORE - IMPUGNAZIONE DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO ANZICHE' AL GIUDICE ORDINARIO - DIRITTO SOGGETTIVO - INSUSSISTENZA - QUESTIONE MANIFESTAMENTE NON FONDATA. -LEGGE 4 AGOSTO 1977, N. 517 ART. 1. - COST. ARTT. 2,3,24,29,30,34.

Testo
La norma che non prevede il ricorso al giudice ordinario, nel quadro della tutela propria del diritto soggettivo, avverso i provvedimenti relativi al passaggio alla classe superiore nella scuola elementare, non contrasta con i principi costituzionali sul diritto di difesa in giudizio in quanto il riconoscimento nella specie di un interesse legittimo appare idoneo a garantire adeguatamente la tutela della posizione soggettiva degli interessati, ai quali e' assicurato il controllo della legittimita' dell'azione amministrativa, accompagnato dalla possibilita' della tutela cautelare. (Questione manifestamente non fondata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte