Sentenza 82/2021 (ECLI:IT:COST:2021:82)
Massima numero 43792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  24/03/2021;  Decisione del  24/03/2021
Deposito del 30/04/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43788  43789  43790  43791


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti - Modifiche alla Tabella che fissa gli importi del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) - Calcolo dell'importo aumentato in ragione della provenienza dei rifiuti esterna alla Regione - Ricorso del Governo - Intervenuto ius superveniens nelle more del giudizio - Cessazione della materia del contendere.

Testo

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo (reg. ric. n. 42 del 2020) in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lett. e) ed s), 119, secondo comma, e 120 Cost., nonché agli artt. 2 e 3 della legge cost. n. 4 del 1948 - dell'art. 38, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2020, che sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la Tabella di cui all'Allegato A della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, che fissa gli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Nelle more del giudizio, la citata disposizione è stata sostituita dall'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, anch'esso modificativo, con la medesima decorrenza, della menzionata Tabella. La circostanza che la suddetta sostituzione normativa sia intervenuta prima della decorrenza della data (1° gennaio 2021) da cui la norma oggetto di impugnazione avrebbe prodotto effetti comprova con certezza che quest'ultima non ha mai potuto trovare applicazione. Quanto poi al carattere satisfattivo delle pretese avanzate nel primo ricorso, esso è determinato dalla circostanza che la più recente disposizione ha abrogato ab origine la norma impugnata, introducendo una nuova norma, oggetto anch'essa di impugnazione. Né, nel corso della trattazione in pubblica udienza, l'Avvocatura generale dello Stato si è espressamente opposta alla richiesta di improcedibilità del ricorso formulata della Regione autonoma. (Precedente citato: sentenza n. 78 del 2020).

Secondo il consolidato orientamento costituzionale, la modifica normativa, intervenuta nel corso del giudizio, della disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale promossa in via principale, determina la cessazione della materia del contendere quando si verificano, nel contempo, due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e il fatto che la disposizione censurata non abbia avuto medio tempore applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2021, n. 200, n. 70 e n. 25 del 2020; n. 287 e n. 56 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  11/02/2020  n. 1  art. 38  co. 2

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  03/12/2007  n. 31  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 2

Costituzione  art. 120

legge costituzionale  art. 2

legge costituzionale  art. 3

Altri parametri e norme interposte