Sentenza 877/1988 (ECLI:IT:COST:1988:877)
Massima numero 12905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  07/07/1988;  Decisione del  07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:  12906


Titolo
SENT. 877/88 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO EROGATA DALL'INADEL - IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA - MANCATA DETRAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALLA CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 29 GENNAIO 1958 N. 645, ARTT. 89, ULTIMO COMMA E 140, ULTIMO COMMA. - COST., ART. 3.

Testo
L'indennita' premio di fine servizio erogata dall'INADEL ha caratteristiche comuni alla indennita' di buonuscita erogata dall'ENPAS per quanto concerne le finalita' - consistenti nel contribuire a far fronte ai bisogni del pubblico dipendente quando si estingue il rapporto di lavoro - e per quanto concerne il meccanismo contributivo, entrambe le indennita' essendo erogate a seguito dell'estinzione del rapporto di lavoro, da enti diversi dal datore di lavoro, sulla base di contributi versati da quest'ultimo e dal pubblico dipendente. Non trovano quindi giustificazione differenze di trattamento nell'assoggettamento dell'indennita' all'imposta di R.M. e complementare. (In base a tale principio e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'INADEL).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte