Sentenza 878/1988 (ECLI:IT:COST:1988:878)
Massima numero 13942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  07/07/1988;  Decisione del  07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 878/88. IMPIEGO PUBBLICO - STIPENDI - PIGNORAMENTO E SEQUESTRO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RIFERIMENTO AL REGIME DETTATO DALL'ART. 545 C.P.C. PER IL PIGNORAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI PRIVATI - FONDATEZZA. - D.P.R. 5 GENNAIO 1950 N. 180, ART. 2, PRIMO COMMA, N. 3. COD. PROC. CIV., ART. 545, QUARTO COMMA. - COST., ART. 3.

Testo
E' illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui non prevede, analogamente a quanto dispone l'art. 545 c.p.c. per i dipendenti privati, la pignorabilita' e la sequestrabilita' degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale. Il principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 Cost. non puo' essere disatteso, infatti, se non in presenza di specifici e ben individuabili motivi di pubblico interesse, cui la norma derogatrice sia funzionalmente correlata; sulla base di tale principio non puo' oggi sostenersi che l'allargamento della pignorabilita' e della sequestrabilita' delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, negli stessi piu' ampi limiti fissati dall'art. 545 c.p.c. per gli altri lavoratori subordinati, sia nei fatti suscettibile di recare turbamento alla funzionalita' della pubblica amministrazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte