Sentenza 879/1988 (ECLI:IT:COST:1988:879)
Massima numero 12725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
07/07/1988; Decisione del
07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:
12726
Titolo
SENT. 879/88 - A. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DI PERSONALE REGIONALE - INQUADRAMENTO DI PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRA AMMINISTRAZIONE - VALUTAZIONE SERVIZI - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 5, 4, 97, E 117 COST. - NON FONDATEZZA: I SERVIZI PRESTATI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI SONO VALUTABILI DIVERSAMENTE A SECONDA DELLE FINALITA' CUI LA VALUTAZIONE E' ISPIRATA - - ART.2, COMMA III, L. REG. LOMBARDIA 28-6-82 N.29. - ARTT.3, 4, 51, 97 E 117 COST.
SENT. 879/88 - A. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DI PERSONALE REGIONALE - INQUADRAMENTO DI PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRA AMMINISTRAZIONE - VALUTAZIONE SERVIZI - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 5, 4, 97, E 117 COST. - NON FONDATEZZA: I SERVIZI PRESTATI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI SONO VALUTABILI DIVERSAMENTE A SECONDA DELLE FINALITA' CUI LA VALUTAZIONE E' ISPIRATA - - ART.2, COMMA III, L. REG. LOMBARDIA 28-6-82 N.29. - ARTT.3, 4, 51, 97 E 117 COST.
Testo
Con la sentenza n.331/84 la Corte ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art.36, IV comma, lett.A, L. reg. Lombardia 29 novembre 1984 n.60 ("Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale") in quanto esclude qualsiasi valutazione dei servizi di ruolo prestati alle dipendenze di altri enti pubblici, compreso lo Stato. Non e' invece viziato da analoga illegittimita' l'art.2, comma III, L. reg. Lombardia 28 giugno 1982 n.29, "Inquadramento del personale comandato e del personale messo a disposizione". Mentre infatti con la norma dell'art.36 L. r. 60/84 -in sede di valutazione da assegnare al servizio "di ruolo", nelle varie qualifiche, ai fini della formazione della graduatoria del concorso- veniva esclusa qualsiasi valutazione del servizio d ruolo prestato nella precedente amministrazione, la norma dell'art.2 L. r. 29/82 ammette che si debbano integralmente valutare i servizi precedenti come se fossero stati prestati dietro comando della Regione. (Fondatezza della questione di l.c. dell'art.1, comma III, lett.b, L. interpretativa Reg. Lombardia 27-3-85 n.22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 51, 92 e 117 Cost.).
Con la sentenza n.331/84 la Corte ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art.36, IV comma, lett.A, L. reg. Lombardia 29 novembre 1984 n.60 ("Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale") in quanto esclude qualsiasi valutazione dei servizi di ruolo prestati alle dipendenze di altri enti pubblici, compreso lo Stato. Non e' invece viziato da analoga illegittimita' l'art.2, comma III, L. reg. Lombardia 28 giugno 1982 n.29, "Inquadramento del personale comandato e del personale messo a disposizione". Mentre infatti con la norma dell'art.36 L. r. 60/84 -in sede di valutazione da assegnare al servizio "di ruolo", nelle varie qualifiche, ai fini della formazione della graduatoria del concorso- veniva esclusa qualsiasi valutazione del servizio d ruolo prestato nella precedente amministrazione, la norma dell'art.2 L. r. 29/82 ammette che si debbano integralmente valutare i servizi precedenti come se fossero stati prestati dietro comando della Regione. (Fondatezza della questione di l.c. dell'art.1, comma III, lett.b, L. interpretativa Reg. Lombardia 27-3-85 n.22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 51, 92 e 117 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte