Sentenza 879/1988 (ECLI:IT:COST:1988:879)
Massima numero 12726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
07/07/1988; Decisione del
07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:
12725
Titolo
SENT. 879/88 - B. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DI PERSONALE REGIONALE - VALUTAZIONE SERVIZI PREGRESSI PER ACCESSO A QUALIFICA DIRIGENZIALE - ESCLUSIONE VALUTAZIONE SERVIZI VARI IN CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI NON REGIONALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - - ART.1, COMMA III LETT.B, L. INTERPRETATIVA REG. LOMBARDIA 27-3- 85 N.22. - ART. 3, 4, 51, 97 E 117 COST.
SENT. 879/88 - B. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DI PERSONALE REGIONALE - VALUTAZIONE SERVIZI PREGRESSI PER ACCESSO A QUALIFICA DIRIGENZIALE - ESCLUSIONE VALUTAZIONE SERVIZI VARI IN CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI NON REGIONALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - - ART.1, COMMA III LETT.B, L. INTERPRETATIVA REG. LOMBARDIA 27-3- 85 N.22. - ART. 3, 4, 51, 97 E 117 COST.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art.1, comma III lett.b, della legge reg. Lombardia interpretativa 27-3-85 n.22, che vincola l'interpretazione dell'art.36, comma IV lett.C/3, della L. reg. 29-11-84 n.60 (che ammette la valutabilita'' ai fini del punteggio nei concorsi per titoli a qualifica dirigenziale, delle funzioni di responsabile di centro regionale di di formazione professionale "e analoghi"), stabilendo che nella espressione "analoghi" si debbano considerare esclusivamente i centri e le scuole della Regione. Non sussiste infatti alcuna razionalita' nell'usare un diverso e deteriore trattamento a coloro che sono stati comandati dalla Regione a coordinare centri di formazione professionale organizzati a livello regionale. Si tratta di esperienze di lavoro perfettamente assimilabili diretti tutti a formare la professionalita'; e il fatto che l'uno sia organizzato a livello diverso da quello regionale non puo' comportare differenza tale da escludere la valutazione di un servizio che il dipendente ha comunque coordinato alle dipendenze organiche della Regione. Rientra infatti nei principi dell'ordinamento che il servizio prestato presso altra amministrazione possa essere diversamente valutato a seconda delle finalita' cui la valuta- zione e' ispirata; non e' invece costituzionalmente ammissibile che al servizio di ruolo presso altra amministrazione sia negata una qualsiasi valutazione. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.2, co.III, L.reg. Lombardia 28-6-82 n.29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 97 e 117 Cost.). - Cfr. sent. n.331/84
E' costituzionalmente illegittimo l'art.1, comma III lett.b, della legge reg. Lombardia interpretativa 27-3-85 n.22, che vincola l'interpretazione dell'art.36, comma IV lett.C/3, della L. reg. 29-11-84 n.60 (che ammette la valutabilita'' ai fini del punteggio nei concorsi per titoli a qualifica dirigenziale, delle funzioni di responsabile di centro regionale di di formazione professionale "e analoghi"), stabilendo che nella espressione "analoghi" si debbano considerare esclusivamente i centri e le scuole della Regione. Non sussiste infatti alcuna razionalita' nell'usare un diverso e deteriore trattamento a coloro che sono stati comandati dalla Regione a coordinare centri di formazione professionale organizzati a livello regionale. Si tratta di esperienze di lavoro perfettamente assimilabili diretti tutti a formare la professionalita'; e il fatto che l'uno sia organizzato a livello diverso da quello regionale non puo' comportare differenza tale da escludere la valutazione di un servizio che il dipendente ha comunque coordinato alle dipendenze organiche della Regione. Rientra infatti nei principi dell'ordinamento che il servizio prestato presso altra amministrazione possa essere diversamente valutato a seconda delle finalita' cui la valuta- zione e' ispirata; non e' invece costituzionalmente ammissibile che al servizio di ruolo presso altra amministrazione sia negata una qualsiasi valutazione. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.2, co.III, L.reg. Lombardia 28-6-82 n.29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 97 e 117 Cost.). - Cfr. sent. n.331/84
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte