Sentenza 880/1988 (ECLI:IT:COST:1988:880)
Massima numero 12937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  07/07/1988;  Decisione del  07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 880/88. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ARTIGIANI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ARTIGIANI ITALIANI ALL'ESTERO - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 1 E 4. - COST., ARTT. 35 E 38.

Testo
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI La legge-quadro sull'artigianato 8 agosto 1983, n. 443 ha previsto, quale requisito per la qualificazione di "artigiano", che il titolare dell'impresa non limiti il suo apporto alla organizzazione e direzione commerciale della stessa, ma svolga anche attivita' manuale, partecipando al processo produttivo, sicche' il suo lavoro abbia carattere determinante. Dalla sussistenza dell'elemento "lavoro" e, per di piu', dalla prevalenza di questo nell'attivita' dell'artigiano, discende l'impossibilita' di negare ad essa la tutela assicurata al lavoro dai precetti costituzionali, rimanendo indifferente il fatto che esso si svolga all'estero: il luogo di lavoro non puo' far venir meno - come gia' chiarito dalla sentenza della Corte n. 369 del 1985 - le ragioni della tutela assicurativa, specie per la specifica previsione della norma costituzionale (art. 35 Cost.). Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., gli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui delimitano al territorio dello Stato italiano la efficacia dell'assicurazione obbligatoria esercitata dall'I.N.A.I.L. a favore degli artigiani. - S.n. 369/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte