Sentenza 881/1988 (ECLI:IT:COST:1988:881)
Massima numero 12938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  07/07/1988;  Decisione del  07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 881/88. PROCEDURE CONCORSUALI - TERMINE PER IL RECLAMO AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO CHE DICHIARA CESSATI GLI EFFETTI DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DECORRENZA DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO INVECE CHE DA QUELLA DELLA SUA COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - R.D. 16 MARZO 1942 N. 267, ART. 190, COMMA SECONDO. - COST., ART. 24.

Testo
PROCEDURE CONCORSUALI Del diritto costituzionale di difesa fa parte integrante il diritto dei soggetti interessati ad impugnare determinati atti processuali di essere posti in grado di averne tempestiva conoscenza, in modo da potere utilizzare, nella loro interezza, i termini legali di decadenza di volta in volta prestabiliti dalla legge per l'esperimento del gravame e, pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 190, secondo comma, della legge fallimentare, il quale, prevedendo che il termine per il reclamo avverso il decreto del giudice delegato dichiarativo della cessazione degli effetti della procedura di amministrazione controllata decorra dalla data del provvedimento e non da quella della sua rituale comunicazione all'interessato, impone a quest'ultimo oneri di diligenza non compatibili con la suddetta possibilita' di integrale utilizzazione del termine stesso. - cfr. S.nn. 255/1974; 120/1986 e 156/1986).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte