Sentenza 882/1988 (ECLI:IT:COST:1988:882)
Massima numero 13405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
07/07/1988; Decisione del
07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 882/88. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LOCAZIONI D'IMMOBILI URBANI - EQUO CANONE - USI DIVERSI DA QUELLO ABITATIVO - COMPENSO DI "BUONUSCITA" IN FAVORE DEI CONDUTTORI CHE SVOLGONO NEGLI IMMOBILI ATTIVITA' CHE NON COMPORTINO CONTATTI DIRETTI CON IL PUBBLICO DEGLI UTENTI O DEI CONSUMATORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.L. 9 DICEMBRE 1986 N. 832, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 6 FEBBRAIO 1987 N. 15, ART. 1, ULTIMO COMMA. LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, ART. 69. - COST., ART. 3.
SENT. 882/88. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LOCAZIONI D'IMMOBILI URBANI - EQUO CANONE - USI DIVERSI DA QUELLO ABITATIVO - COMPENSO DI "BUONUSCITA" IN FAVORE DEI CONDUTTORI CHE SVOLGONO NEGLI IMMOBILI ATTIVITA' CHE NON COMPORTINO CONTATTI DIRETTI CON IL PUBBLICO DEGLI UTENTI O DEI CONSUMATORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.L. 9 DICEMBRE 1986 N. 832, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 6 FEBBRAIO 1987 N. 15, ART. 1, ULTIMO COMMA. LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, ART. 69. - COST., ART. 3.
Testo
La norma denunziata non si inserisce nel quadro giustificativo della spettanza al conduttore di un'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale, esborso giustificato dall'intento legislativo di evitare un arricchimento senza causa del locatore in ragione dell'incremento di valore incorporatosi nell'immobile per l'attivita' ivi svolta. La disposizione non e' neppure qualificabile come transitoria, non essendo residuo ultrattivo di normativa anteriore, ma un 'quid novi' intermedio che non sopravvive in quella recenziore. Essa, oltre ad accordare un privilegio ingiustificato soltanto ad alcuni conduttori, coarta la volonta' del locatore nel senso del rinnovo del contratto (in contrasto con il riconoscimento formale della conclusione del rapporto per finita locazione) ed e' espressione di una 'mens legis' che contemporaneamente vuole e disvuole l'affermazione di un atto di autonomia privata. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 69, ultimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, nel testo sostituito dall'art. 1, ultimo comma, D.L. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito, con modificazioni, in L. 6 febbraio 1987 n. 15, nella parte in cui introduce il diritto ad un compenso - pari a dodici mensilita' del canone richiesto dal locatore ovvero offerto dal terzo nell'ipotesi di nuova locazione - anche per i contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' professionali, o previste dall'art. 42, L. n. 392 del 1978, o comunque non comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
La norma denunziata non si inserisce nel quadro giustificativo della spettanza al conduttore di un'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale, esborso giustificato dall'intento legislativo di evitare un arricchimento senza causa del locatore in ragione dell'incremento di valore incorporatosi nell'immobile per l'attivita' ivi svolta. La disposizione non e' neppure qualificabile come transitoria, non essendo residuo ultrattivo di normativa anteriore, ma un 'quid novi' intermedio che non sopravvive in quella recenziore. Essa, oltre ad accordare un privilegio ingiustificato soltanto ad alcuni conduttori, coarta la volonta' del locatore nel senso del rinnovo del contratto (in contrasto con il riconoscimento formale della conclusione del rapporto per finita locazione) ed e' espressione di una 'mens legis' che contemporaneamente vuole e disvuole l'affermazione di un atto di autonomia privata. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 69, ultimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, nel testo sostituito dall'art. 1, ultimo comma, D.L. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito, con modificazioni, in L. 6 febbraio 1987 n. 15, nella parte in cui introduce il diritto ad un compenso - pari a dodici mensilita' del canone richiesto dal locatore ovvero offerto dal terzo nell'ipotesi di nuova locazione - anche per i contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' professionali, o previste dall'art. 42, L. n. 392 del 1978, o comunque non comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte