Sentenza 883/1988 (ECLI:IT:COST:1988:883)
Massima numero 11864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
07/07/1988; Decisione del
07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 883/88. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - LEGGE REGIONALE - CONCORSI RISERVATI - REQUISITI - LIMITI DI ETA' - INQUADRAMENTO AUTOMATICO - VALIDITA' TEMPORALE DELLE GRADUATORIE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' IN VIA PRINCIPALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 883/88. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - LEGGE REGIONALE - CONCORSI RISERVATI - REQUISITI - LIMITI DI ETA' - INQUADRAMENTO AUTOMATICO - VALIDITA' TEMPORALE DELLE GRADUATORIE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' IN VIA PRINCIPALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
In seguito all'abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, quinto comma, e 7, secondo comma, della legge regionale siciliana approvata dall'assemblea il 9 aprile 1987 - disposta con legge coeva ed entrata in vigore lo stesso giorno - le norme impugnate non hanno potuto esplicare alcuna efficacia, onde e' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale, promossa in via principale, delle suddette disposizioni nelle parti in cui ammettono ad appositi concorsi riservati il personale con determinati requisiti prescindendo dal possesso di altri requisiti stabiliti dalla normativa statale (artt. 3 e 5, quinto comma) ovvero prevedono l'inquadramento automatico di altro personale in violazione dei principi cui si informa la legislazione dello Stato, per violazione dell'art. 17, lettera b), dello Statuto speciale per la Sicilia e dell'art. 97, primo comma, Cost.
In seguito all'abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, quinto comma, e 7, secondo comma, della legge regionale siciliana approvata dall'assemblea il 9 aprile 1987 - disposta con legge coeva ed entrata in vigore lo stesso giorno - le norme impugnate non hanno potuto esplicare alcuna efficacia, onde e' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale, promossa in via principale, delle suddette disposizioni nelle parti in cui ammettono ad appositi concorsi riservati il personale con determinati requisiti prescindendo dal possesso di altri requisiti stabiliti dalla normativa statale (artt. 3 e 5, quinto comma) ovvero prevedono l'inquadramento automatico di altro personale in violazione dei principi cui si informa la legislazione dello Stato, per violazione dell'art. 17, lettera b), dello Statuto speciale per la Sicilia e dell'art. 97, primo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte