Sentenza 885/1988 (ECLI:IT:COST:1988:885)
Massima numero 11900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  07/07/1988;  Decisione del  07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 885/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI NON DOVUTI - LEGGE SOPRAVVENUTA CHE FA SALVI I CONTRIBUTI VERSATI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO AI SOLI CONTRIBUTI VOLONTARI - INFONDATEZZA.

Testo
L'art. 1, tredicesimo comma, della l. n. 61 del 1987, nella parte in cui stabilisce che <>, ha convertito in situazioni giuridiche conformi alla disciplina data dalla nuova legge alla materia, quelle situazioni di fatto gia' formate sotto la previgente disciplina, conferendo rilievo alle <>, giusta la interpretazione, da dare alla locuzione <>. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, tredicesimo comma, l. 3 marzo 1987, n. 61, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un trattamento deteriore di coloro che furono costretti al versamento dei contributi, rispetto a chi riusci' ad eluderlo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte