Sentenza 887/1988 (ECLI:IT:COST:1988:887)
Massima numero 13884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  07/07/1988;  Decisione del  07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 887/88. REATO IN GENERE - FRODI NEL SETTORE DEGLI OLII MINERALI - OMESSA DENUNZIA DI UN DEPOSITO - SANZIONE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'IMPOSTA RELATIVA AI "PRODOTTI TROVATI NEL DEPOSITO" - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Secondo il diritto vivente e l'interpetazione della norma conforme a Costituzione l'espressione "prodotti trovati nel deposito", contenuta nell'art. 13, D.L. n. 271 del 1957, ai fini della determinazione della sanzione nel reato di omessa denunzia di un deposito di olii minerali, si riferisce a tutti i prodotti ivi immessi e non soltanto a quelli esistenti al magazzino all'accertamento di tale reato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, del D.L. 5 maggio 1957 n. 271, convertito in L. 2 luglio 1957, n. 474, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte