Ordinanza 891/1988 (ECLI:IT:COST:1988:891)
Massima numero 14213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  07/07/1988;  Decisione del  07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:  14214  14215  14216


Titolo
ORD. 891/88 A. SANITA' PUBBLICA - ACCORDO NAZIONALE TIPO - STIPULA TRA UNA DELEGAZIONE PUBBLICA E LE "ORGANIZZAZIONI SINDACALI A CARATTERE NAZIONALE PIU' RAPPRESENTATIVE DI CIASCUNA CATEGORIA" DI SANITARI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Gli accordi nazionali per il "personale a rapporto convenzionale" (previsti transitoriamente dalla L. n. 349 del 1977 e, oggi disposte a regime dall'art. 48 della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) con gli enti pubblici preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria, non sono in alcun modo riconducibili allo schema astrattamente previsto dall'art. 39, comma quarto, Cost., ne' rivestono, in relazione alla loro semplice efficacia procedimentale, quel valore di fonte normativa direttamente operante, cui invece fa riferimento tale parametro. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 39 e 18 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma primo della legge 29 giugno 1977, n. 349, che prevede la stipula di un accordo nazionale tipo tra una delegazione pubblica - Ministri della sanita' e del lavoro e Regioni - e le "organizzazioni sindacali a carattere nazionale piu' rappresentative di ciascuna categoria" di sanitari libero-professionisti, convenzionati con gli enti pubblici erogatori dell'assistenza sanitaria, "per la disciplina normativa e del trattamento economico delle categorie medesime"). - v. O.n. 656 e 780/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 18

Altri parametri e norme interposte