Ordinanza 891/1988 (ECLI:IT:COST:1988:891)
Massima numero 14216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  07/07/1988;  Decisione del  07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:  14213  14214  14215


Titolo
ORD. 891/88 D. SANITA' PUBBLICA - ACCORDO NAZIONALE TIPO - "COMPITI" DEMANDATI DALLE CONVENZIONI UNICHE AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI - OBBLIGO PER QUESTI DI DARVI ESECUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 11, secondo comma, prima parte, della legge 29 giugno 1977, n. 349, stabilendo che gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai "compiti" che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche, lungi dal porre a carico degli ordini stessi prestazioni di fare decise da altri soggetti, si limita a prevedere che, attraverso le convenzioni uniche, siano specificati ed articolati "compiti" degli ordini, gia' rientranti tra le funzioni per legge loro attribuite. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 23 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, prima parte della legge 29 giugno 1977, n. 349).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte