Ordinanza 892/1988 (ECLI:IT:COST:1988:892)
Massima numero 13900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
07/07/1988; Decisione del
07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Titolo
ORD. 892/88 C. PORTI E SPIAGGE - OPERE PORTUALI DI COMPETENZA STATALE - ENTI LOCALI - ONERE DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - R.D. 2 APRILE 1885, N. 3095, ARTT. 4, 7, 8 E SEGG.; R.D. 3 MARZO 1934, N. 383, ART. 91, LETT. E, N. 5; R.D. 16 GENNAIO 1936, N. 801, ART. 11, PRIMO COMMA, LETT. A, N. 2. - COST., ARTT. 3, 5, 128.
ORD. 892/88 C. PORTI E SPIAGGE - OPERE PORTUALI DI COMPETENZA STATALE - ENTI LOCALI - ONERE DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - R.D. 2 APRILE 1885, N. 3095, ARTT. 4, 7, 8 E SEGG.; R.D. 3 MARZO 1934, N. 383, ART. 91, LETT. E, N. 5; R.D. 16 GENNAIO 1936, N. 801, ART. 11, PRIMO COMMA, LETT. A, N. 2. - COST., ARTT. 3, 5, 128.
Testo
Il mantenimento dell'onere posto ai Comuni di contribuire alle spese per le opere portuali relative ai porti di seconda categoria, prima classe, rimaste di competenza statale - mentre tale onere e' venuto meno per i porti di seconda categoria delle classi successive alla prima a seguito del trasferimento delle opere alle regioni - , e' pienamente giustificato e ragionevole, essendo obiettivamente diverse le situazioni poste a raffronto, ed in considerazione dei vantaggi innegabilmente piu' notevoli che ai detti Comuni derivano dal traffico che si svolge nei porti di maggior rilievo; ne' sono violati gli artt. 5 e 128 Cost., in quanto le autonomie locali ricevono riconoscimenti nei limiti ed in base alle attribuzioni previste dalle leggi dello Stato che ne determinano gli oneri economici, in un sistema di finanza pubblica allargata nel quale i trasferimenti sono disposti tenendo conto degli oneri gravanti sugli stessi enti locali. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 7, 8 segg. del R.D. 2 aprile 1885, n. 3095, dell'art. 91, lett. e, n. 5 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 11, primo comma, lett. a, n. 2 del R.D. 16 gennaio 1936, n. 801).
Il mantenimento dell'onere posto ai Comuni di contribuire alle spese per le opere portuali relative ai porti di seconda categoria, prima classe, rimaste di competenza statale - mentre tale onere e' venuto meno per i porti di seconda categoria delle classi successive alla prima a seguito del trasferimento delle opere alle regioni - , e' pienamente giustificato e ragionevole, essendo obiettivamente diverse le situazioni poste a raffronto, ed in considerazione dei vantaggi innegabilmente piu' notevoli che ai detti Comuni derivano dal traffico che si svolge nei porti di maggior rilievo; ne' sono violati gli artt. 5 e 128 Cost., in quanto le autonomie locali ricevono riconoscimenti nei limiti ed in base alle attribuzioni previste dalle leggi dello Stato che ne determinano gli oneri economici, in un sistema di finanza pubblica allargata nel quale i trasferimenti sono disposti tenendo conto degli oneri gravanti sugli stessi enti locali. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 7, 8 segg. del R.D. 2 aprile 1885, n. 3095, dell'art. 91, lett. e, n. 5 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 11, primo comma, lett. a, n. 2 del R.D. 16 gennaio 1936, n. 801).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte