Sentenza 83/2021 (ECLI:IT:COST:2021:83)
Massima numero 43860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
25/03/2021; Decisione del
25/03/2021
Deposito del 30/04/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Titolo
Spese di giustizia - Eredità giacente - Compenso del curatore - Anticipazione erariale ove la procedura sia stata attivata d'ufficio, non vi siano eredi accettanti e l'eredità sia incapiente - Omessa previsione - Irragionevolezza e disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Spese di giustizia - Eredità giacente - Compenso del curatore - Anticipazione erariale ove la procedura sia stata attivata d'ufficio, non vi siano eredi accettanti e l'eredità sia incapiente - Omessa previsione - Irragionevolezza e disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario. L'omessa previsione dell'anticipazione erariale determina un'irragionevole disparità di trattamento in danno del curatore dell'eredità giacente rispetto agli altri ausiliari del giudice, in favore dei quali è garantita l'effettività del diritto al compenso, ed evidenzia un'irragionevolezza intrinseca della norma in rapporto alla sua stessa finalità, corrispondente all'interesse pubblico all'ordinato svolgimento della vicenda successoria. (Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 174 del 2006 e n. 302 del 1985; ordinanze n. 446 del 2007, n. 368 del 1994 e n. 488 del 1993).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario. L'omessa previsione dell'anticipazione erariale determina un'irragionevole disparità di trattamento in danno del curatore dell'eredità giacente rispetto agli altri ausiliari del giudice, in favore dei quali è garantita l'effettività del diritto al compenso, ed evidenzia un'irragionevolezza intrinseca della norma in rapporto alla sua stessa finalità, corrispondente all'interesse pubblico all'ordinato svolgimento della vicenda successoria. (Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 174 del 2006 e n. 302 del 1985; ordinanze n. 446 del 2007, n. 368 del 1994 e n. 488 del 1993).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 148
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte