Ordinanza 893/1988 (ECLI:IT:COST:1988:893)
Massima numero 13901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
07/07/1988; Decisione del
07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 893/88. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI (REVOCA) - CONTROVERSIE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA 22 MAGGIO 1975, N. 26, ART. 18. - L. COST. 31/1/1963, N. 1, ART. 5; COST., ART. 103.
ORD. 893/88. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI (REVOCA) - CONTROVERSIE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - L.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA 22 MAGGIO 1975, N. 26, ART. 18. - L. COST. 31/1/1963, N. 1, ART. 5; COST., ART. 103.
Testo
L'attribuzione (ad opera di una legge regionale) al giudice ordinario della competenza in ordine alle controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti di revoca dell'assegnazione degli alloggi popolari non viola l'art. 103 Cost., in quanto, secondo l'univoco indirizzo della Corte di cassazione, trattasi di tutela di diritti soggettivi, ne' contrasta con i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, dato che la norma impugnata riproduce un principio gia' contenuto nel d.P.R. n. 1035 del 1972. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 5 della L. Cost. 31/1/1963, n. 1 e 103 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della L.R. Friuli-Venezia Giulia 22 maggio 1975, n. 26).
L'attribuzione (ad opera di una legge regionale) al giudice ordinario della competenza in ordine alle controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti di revoca dell'assegnazione degli alloggi popolari non viola l'art. 103 Cost., in quanto, secondo l'univoco indirizzo della Corte di cassazione, trattasi di tutela di diritti soggettivi, ne' contrasta con i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, dato che la norma impugnata riproduce un principio gia' contenuto nel d.P.R. n. 1035 del 1972. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 5 della L. Cost. 31/1/1963, n. 1 e 103 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della L.R. Friuli-Venezia Giulia 22 maggio 1975, n. 26).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte