Ordinanza 895/1988 (ECLI:IT:COST:1988:895)
Massima numero 14162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
07/07/1988; Decisione del
07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 895/88. PENSIONE - REVOCA DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA - POTERE-DOVERE DELLA CORTE DEI CONTI DI SEGNALARLA ALL'AMMINISTRAZIONE - MANCATA PREVISIONE - TERMINE TRIENNALE PER L'AMMINISTRAZIONE PER ELIMINARE GLI ATTI VIZIATI DA ERRORE DI FATTO O ASSIMILABILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 895/88. PENSIONE - REVOCA DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA - POTERE-DOVERE DELLA CORTE DEI CONTI DI SEGNALARLA ALL'AMMINISTRAZIONE - MANCATA PREVISIONE - TERMINE TRIENNALE PER L'AMMINISTRAZIONE PER ELIMINARE GLI ATTI VIZIATI DA ERRORE DI FATTO O ASSIMILABILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La sostanziale differenza esistente fra la pensione ordinaria e la pensione di guerra, avente finalita' risarcitorie, giustifica eventuali diversita' delle rispettive discipline sostanziali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo che per le pensioni ordinarie non e' previsto il potere-dovere della Corte dei conti di segnalare all'amministrazione i possibili casi di revoca della pensione privilegiata ed e' fissato il termine di tre anni per l'eliminazione, da parte dell'amministrazione stessa, degli atti viziati da errore di fatto o assimilabile, mentre per le pensioni di guerra e' stabilita l'autotutela dell'amministrazione senza limiti temporali). - v. S.nn. 46/1979, 97, 55/1980.
La sostanziale differenza esistente fra la pensione ordinaria e la pensione di guerra, avente finalita' risarcitorie, giustifica eventuali diversita' delle rispettive discipline sostanziali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo che per le pensioni ordinarie non e' previsto il potere-dovere della Corte dei conti di segnalare all'amministrazione i possibili casi di revoca della pensione privilegiata ed e' fissato il termine di tre anni per l'eliminazione, da parte dell'amministrazione stessa, degli atti viziati da errore di fatto o assimilabile, mentre per le pensioni di guerra e' stabilita l'autotutela dell'amministrazione senza limiti temporali). - v. S.nn. 46/1979, 97, 55/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte