Ordinanza 900/1988 (ECLI:IT:COST:1988:900)
Massima numero 11732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  07/07/1988;  Decisione del  07/07/1988
Deposito del 26/07/1988; Pubblicazione in G. U. 03/08/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 900/88. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IMPROROGABILITA' PUR IN PRESENZA DI CASO FORTUITO O DI FORZA MAGGIORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel processo civile, l'immutabilita' dei termini perentori, sia legali che giudiziali, (oltre a rispondere a generali ed indiscutibili motivi di certezza) tende, in particolare a garantire una effettiva parita' di diritti delle parti, contemperandone l'esercizio con le esigenze della difesa. Con le quali ultime manifestamente pertanto non contrasta l'inderogabilita' del termine perentorio per la notifica del ricorso (e del decreto di comparizione) in tema di opposizione agli atti esecutivi. Mentre nelle peculiari ipotesi della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e ad intimazione di licenza o sfratto dopo la convalida (sub artt. 650 e 668 c.p.c.) la forza maggiore e' bensi' presa in considerazione, ma solo sotto il diverso profilo della sua rilevanza come causa impeditiva della conoscenza (che deve essere effettiva) dell'evento dal quale la legge fa decorrere il termine per l'esercizio delle rispettive attivita' difensive (Manifesta infondatezza della questione di legittimita'costituzionale degli artt. 153, 618, co. primo, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) - cfr. sentt. 139/1967; 106/1973; 34/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte